Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49537 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49537 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELFINO BRUNO N. IL 22/02/1964
avverso la sentenza n. 20/2006 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 10/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
DELFINO Bruno ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 368 cod.pen., e denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione, assumendo:
1. che la condanna sarebbe fondata su un’erronea valutazione della prova;
2. che il reato sarebbe prescritto, essendo trascorsi oltre sette anni e sei mesi dal-
§2.
Il primo motivo di ricorso è, da un lato, manifestamente infonda-
to, perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentito dalla legge, perché si limita a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare
in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché, ai sensi dell’art.
10, comma 3, legge n. 251 del 2005, dichiarato parzialmente illegittimo con sentenza
della Corte costituzionale n. 393/2006, al presente processo, nel quale è stata pronunciata sentenza di condanna prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, si applicano le disposizioni precedenti. Quindi il termine di prescrizione ordinario è pari a
dieci anni, e quello prolungato per le interruzioni è di quindici anni, la cui scadenza al
2.2.2013 non può essere rilevata, perché l’inammissibilità del ricorso non consente il
formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, quindi, preclude di dichiarare le cause di estinzione del reato maturate dopo la pronuncia della sentenza impugnata
(Cass., Sez. U., 22.11.2000 n. 32, De Luca, rv 217226).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.
la sua commissione, avvenuta il 2.2.1998.