Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49536 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49536 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRIMALDI PASQUALE PIERPAOLO N. IL 29/06/1974
avverso la sentenza n. 3977/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 11/11/2015

Motivi della decisione

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 21/10/2014, ha parzialmente
riformato con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio la pronuncia di
condanna emessa dal Tribunale di Monza il 20/03/2014 nei confronti di Grimaldi
Pasquale Pierpaolo, ritenuto responsabile del reato previsto dall’art.73 d.P.R. 9
ottobre 1990, n.309.
Pasquale Pierpaolo Grimaldi propone ricorso per cassazione censurando la

preso atto che non vi fosse la prova certa della destinazione della sostanza
stupefacente allo spaccio, non essendo specificata l’attualità dei rapporti tra il
testimone acquirente della droga ed essendo pacifici lo stato di
tossicodipendenza e la capacità reddituale dell’imputato.
Il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile.
Secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, la Corte di Appello ha
rilevato la presenza di un precedente processo in tema di spaccio di stupefacenti
nell’anno 2013, la detenzione di un quantitativo di cocaina superiore al
fabbisogno necessario per un immediato e personale consumo, le dichiarazioni
testimoniali di una persona che acquistava regolarmente da due anni cocaina dal
Grimaldi, ritenendo che fossero stati acquisiti elementi oggettivi che, valutati
unitamente al dato ponderale, convergevano nel determinare il giudizio di
col pevolezza .
Si tratta di decisione immune da vizi in quanto conforme all’orientamento
interpretativo della Corte di legittimità, che ha ripetutamente affermato il
principio per cui, sebbene il possesso di un quantitativo di droga superiore al
limite tabellare previsto dall’art. 73 T.U. Stup. da solo non
costituisca prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio,
può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri
elementi indiziari, tale conclusione; va, peraltro, sottolineato che il valore
indiziario della destinazione allo spaccio del quantitativo di sostanza stupefacente
detenuto si accresce in proporzione all’aumentare delle dosi ricavabili (Sez.3,
n.46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv.260991; Sez.6, n.11025 del 06/03/2013,
De Rosa, Rv. 255726; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Delugan, Rv. 242923).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 2
in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

2

sentenza impugnata per vizio di motivazione per non avere i giudici di merito

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

residente

Così deciso i ‘ data 11 novembre 2015
i/
Il C sigrere estensore

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