Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49536 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49536 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIGUS PIETRO N. IL 01/10/1978
avverso la sentenza n. 3699/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
09/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 10/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
FIGUS Pietro ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 582-585
cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione:
1.
in ordine all’affermazione di colpevolezza, censurando la valutazione della prova
e in particolare la ritenuta inattendibilità della testimonianza resa da Stroppa
2.
in ordine all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e all’omessa
esclusione della recidiva reiterata.
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.
Angelo;