Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49535 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49535 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANSEVERINO SERGIO N. IL 26/09/1958
avverso la sentenza n. 5016/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 11/11/2015

Motivi della decisione

Sanseverino Sergio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Milano che, in data 7/11/2014, ha confermato la
condanna pronunciata il 16/05/2014 dal Tribunale di Milano in relazione al reato
di cui all’art.189, commi 1 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285.
L’esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito
all’affermazione di responsabilità sostenendo che i giudici di merito non hanno

provvedimento più rigoroso dopo aver fatto intravvedere una difficoltà del
prevenuto derivante da una sorta di ravvedimento operoso in uno con l’ansia di
assistere il minore che viaggiava con lui.
Il ricorso è inammissibile.
In punto di diritto, è bene ricordare che, secondo la giurisprudenza della
Corte di Cassazione, l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art.189, comma
7, cod. strada è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in
capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al
suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di
immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle
persone, non ottemperi all’obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti. In
altre parole, per la punibilità è necessario che ogni componente del fatto tipico
(segnatamente il danno alle persone e l’esservi persone ferite, necessitanti di
assistenza) sia conosciuta e voluta dall’agente. A tal fine, è però sufficiente
anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento
volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente
consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei
quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il
rischio: ciò significa che, rispetto alla verificazione del danno alle persone
eziologicamente collegato all’incidente, è sufficiente che, per le modalità di
verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente si
rappresenti la probabilità – o anche la semplice possibilità- che dall’incidente sia
derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza e, pur
tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi (Sez.4, n.6904 del
20/11/2013, dep. 12/02/2014, Richichi, n.m.; Sez.4, n.36270 del 24/05/2012,
Bosco, n.m.; Sez. 4, n.33294 del 14/05/2008, Curia, Rv. 242113).
In ogni caso, nel ricorso sono proposte censure riguardanti questioni non
sottoposte al giudice di appello. E secondo quanto, anche recentemente,
affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto
degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non
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fornito elementi certi della condotta dolosa dell’imputato e che hanno applicato il

possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di
appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado
del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di
appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa
sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado
con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di
Appello, in quanto non devoluto con l’impugnazione (Sez.4, n.10611 del
4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffíni, Rv.256631). Dalla lettura di tali

limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince
l’inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere,
sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con
riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv.
255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176
del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in da a 11 novembre 2015
,

Il Conj
i ler- estensore

disposizioni in combinato disposto con l’art.609, comma 1, cod. proc. pen., che

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