Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49535 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49535 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRITELLI FABIO N. IL 25/02/1976
avverso la sentenza n. 1075/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 10/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CRITELLI Fabio ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione, assumendo che avrebbe agito in stato di incapacità
di intendere e volere cagionata dal consumo di sostanze stupefacenti.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha discrezionalmente ritenuto di condividere le osservazioni e conclusioni della perizia psichiatrica assunta nel corso del
giudizio, secondo cui i disturbi mentali di cui soffre l’imputato non sono di natura tale
da incidere sulla sua capacità di autodeterminazione riferita al fatto commesso.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.

§2.

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