Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49534 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49534 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FABIANI ANDREA N. IL 03/07/1969
avverso la sentenza n. 1293/2013 TRIBUNALE di VELLETRI, del
16/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRA° .
Data Udienza: 11/11/2015
Motivi della decisione
Fabiani Andrea ricorre [rectius, propone appello, convertito in ricorso per
cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile], tramite il difensore Andrea
Mammucari, avverso la sentenza del Tribunale di Velletri in data 16/05/2014 che
lo ha condannato per il reato di cui all’art.116 d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 alla
pena pecuniaria ritenuta di giustizia.
Si censurano tanto il giudizio di responsabilità quanto il trattamento
Il ricorso è peraltro inammissibile perché proposto da avvocato non iscritto
nell’albo speciale della Corte di Cassazione: ergo, è stato proposto da persona
non legittimata [art.591, comma 1, lett. a), cod.proc.pen.]
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost., sent. 7- 13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente
medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che
congruamente si determina in euro 500, in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in dita 11 novembre 2015
estensore
Il • esidente
sanzionatorio.