Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49533 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49533 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PLESSI GIUSEPPE N. IL 03/02/1962
avverso la sentenza n. 1099/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

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Data Udienza: 10/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

POLESSI Giuseppe ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 570, comma secondo n. 2, cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione, assumendo che non
avrebbe potuto adempiere l’obbligazione a causa dello stato di disoccupazione.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.

proc.pen., perché introduce un motivo nuovo, attinente al merito, non dedotto nell’atto d’appello, le cui doglianze erano circoscritte ad altri temi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.

§2.

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