Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49532 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49532 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JUAREZ MIRANDA HUGO JULIO N. IL 01/04/1967
avverso la sentenza n. 14390/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
08/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Data Udienza: 11/11/2015
Motivi della decisione
Juarez Miranda Hugo Julio ricorre [rectius, propone appello, convertito in
ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile], tramite il difensore
Francesco Caselli, avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 8/04/2014
che lo ha condannato per il reato di cui all’art.116 d. Igs. 30 aprile 1992, n.285
alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia.
Si censurano tanto il giudizio di responsabilità quanto il trattamento
Il ricorso è peraltro inammissibile perché proposto da avvocato non iscritto
nell’albo speciale della Corte di Cassazione: ergo, è stato proposto da persona
non legittimata [art.591, comma 1, lett. a), cod.proc.pen.]
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost., sent. 7- 13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente
medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che
congruamente si determina in euro 500, in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 11 novembre 2015
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sanzionatorio.