Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49532 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49532 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEGROTTAGLIE COSIMO N. IL 08/01/1950
avverso la sentenza n. 2008/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 10/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

LEGROTTAGLIE Cosimo ricorre contro la sentenza d’appello speci-

ficata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 572 cod.
pen., e denuncia inosservanza di norme processuali, censurando:
1. che la prova del reato sia stata fondata sulle dichiarazioni inaffidabili della persona offesa, non avallate da dati documentali;

la determinazione al giudice civile;
3. che la pena sia stata inflitta in misura superiore al minimo edittale;
4. che la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata al risarcimento
del danno.

§2.

I motivi dedotti sono privi del requisito della specificità, perché

reiterano pedissequamente le censure – già adeguatamente confutate – proposte con
l’appello e non sono neppure consentiti dalla legge perché chiedono a questa Corte di
cassazione di compiere una valutazione delle risultanze probatorie riservata in via
esclusiva al giudice di merito.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.

2. che il danno da risarcire sia stato liquidato in via equitativa, anziché rimetterne

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