Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49530 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49530 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LECCA ANTONIO N. IL 21/12/1948
avverso la sentenza n. 200/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
25/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 11/11/2015

Motivi della decisione

Lecca Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Cagliari che, in data 25/09/2014, ha parzialmente riformato,
escludendo la recidiva, la condanna pronunciata il 1/07/2013 dal Tribunale di
Cagliari in relazione al reato di cui all’art.189, commi 1 e 7, d. Igs. 30 aprile
1992, n.285.
L’esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito

emerso che non si è concretizzato alcun sinistro stradale, che il trauma
lamentato dalla persona offesa non era percepibile come ferita, che l’imputato
non si era allontanato impedendo la sua identificazione e che le divergenze
emerse tra le dichiarazioni dei testimoni dell’accusa avrebbero dovuto indurre a
meglio valutare la ritenuta correttezza della ricostruzione del fatto prospettata
dal Tribunale.
Il ricorso è inammissibile.
In punto di diritto, è bene ricordare che, secondo la giurisprudenza della
Corte di Cassazione, l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art.189, comma
7, cod. strada è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in
capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al
suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di
immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle
persone, non ottemperi all’obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti. In
altre parole, per la punibilità è necessario che ogni componente del fatto tipico
(segnatamente il danno alle persone e l’esservi persone ferite, necessitanti di
assistenza) sia conosciuta e voluta dall’agente. A tal fine, è però sufficiente
anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento
volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente
consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei
quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il
rischio: ciò significa che, rispetto alla verificazione del danno alle persone
eziologicamente collegato all’incidente, è sufficiente che, per le modalità di
verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente si
rappresenti la probabilità – o anche la semplice possibilità- che dall’incidente sia
derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza e, pur
tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi (Sez.4, n.6904 del
20/11/2013, dep. 12/02/2014, Richichi, n.m.; Sez.4, n.36270 del 24/05/2012,
Bosco, n.m.; Sez. 4, n.33294 del 14/05/2008, Curia, Rv. 242113).

all’affermazione di responsabilità sostenendo che dall’istruttoria espletata è

Deve rilevarsi poi che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve
risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le
varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere
al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di
legittimità degli elementi di fatto, posti a
sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica
dell’art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n.
46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può
esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di
legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta,
Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che
si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze
esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009,
Candita, Rv.244181). Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente
scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una
considerazione alternativa del compendio probatorio.
Ed invero, la Corte di Appello, sviluppando un percorso argomentativo
immune da aporie di ordine logico, ha chiarito: che era rimasto provato in
maniera incontrovertibile che l’imputato si fosse allontanato dopo l’urto senza
sincerarsi delle conseguenze dell’investimento e che il sinistro presentava
connotazioni tali da evidenziare nell’immediatezza la concreta eventualità che ne
fosse derivato danno alle persone.

3

convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali> (in tal senso,

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso in data 11 novembre 2015
Il Co ,lere stensore

Il residente

Ammende.

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