Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49529 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49529 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ELIAN ANDREA N. IL 25/03/1980
avverso la sentenza n. 1789/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 10/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
ELIAN Andrea ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle attenuanti
generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un
giudizio di fatto rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio
deve essere motivato nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la valutazione circa l’adeguamento della pena concretamente irrogata alla gravità del reato e
alla personalità del reo. Non è pertanto necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (v. Cass., Sez. 6, n. 41365 del 28.10.2010, Straface, rv 248737; idem, n. 34364 del 16.6.2010, Giovane, rv 248244).
Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai predetti criteri,
facendo riferimento, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, agli elementi
indicati dall’art. 133 cod.pen., e ritenendo, con valutazione incensurabile in questa
sede di legittimità, l’imputato non meritevole per la sua condotta antecedente al reato
(numerosi precedenti penali, anche relativi a gravi reati).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.
§2.