Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49528 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49528 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAUDISIO ANNA MARIA N. IL 06/07/1976
avverso la sentenza n. 350/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 10/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

LAUDISIO Anna Maria ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.
pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, assumendo che non sarebbe configurabile il reato contestato perché la minaccia sarebbe
stata posta in essere dopo il compimento dell’atto d’ufficio, peraltro nei confronti di

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato che
l’imputata era sopraggiunta negli uffici del Commissariato di RS. quando gli agenti stavano redigendo il verbale di arresto del di lei congiunto e, quindi, quando l’atto di ufficio non si era ancora esaurito. E’ poi irrilevante la circostanza che la minaccia sia stata
rivolta al dott. Mainardi che non aveva eseguito personalmente l’arresto, posto che
egli, quale superiore gerarchico degli agenti operanti, era corresponsabile dell’atto da
loro compiuto.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.

pubblico ufficiale diverso da quelli procedenti.

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