Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49527 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49527 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIGNATELLI ANTONIO N. IL 04/07/1958
avverso la sentenza n. 2252/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
04/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 11/11/2015

Motivi della decisione

Pignatelli Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Brescia in data 4/07/2014, con la quale, previo
accoglimento dell’appello del Procuratore Generale per omessa sospensione della
patente di guida, è stata confermata la condanna dell’imputato per il reato di cui
agli artt.589 cod. pen. e 148, comma 3, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 per avere
cagionato la morte di Truzoli Gianfranco per violazione di norme sulla
circolazione stradale. Con la recidiva ex art.99, commi 4 e 2 n.1, cod. pen.

cassazione l’imputato.
La parte deduce violazione dell’art.129 cod. pen. per avere il giudice di
appello omesso di rilevare l’intervenuta prescrizione del reato nonostante il
giudizio di bilanciamento delle contestate aggravanti con le attenuanti generiche
avesse ricondotto la fattispecie nella previsione dell’art.589, comma 1, cod. pen.
Il ricorso è manifestamento infondato e, pertanto, inammissibile.
L’eccepita prescrizione del reato si basa sull’assunto secondo il quale il
giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e contestata
aggravante avrebbe eliso l’effetto previsto dall’art.157, comma 6, cod. pen., a
mente del quale per taluni reati, tra i quali il reato di cui all’art.589, secondo,
terzo e quarto comma, cod. pen. i termini di prescrizione sono raddoppiati.
Il ricorrente sembra ignorare il principio espresso dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, secondo il quale (Sez. 1, n. 8038 del 18/01/2011, Santoro, Rv. 249843).
Trattandosi di omicidio colposo commesso con violazione delle norme che
disciplinano la circolazione stradale consumato in data 8 luglio 2006, se ne deve
pertanto dedurre che, al momento della sentenza, il termine di prescrizione del
reato non era decorso ed è tutt’ora pendente, assumendo rilievo la presenza
della circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall’art.589, secondo
comma, cod. pen., non esclusa dal giudice di merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

2

Avverso la predetta sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 11 novembre 2015
Il Pr idente

Il Co sifiere estensore

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