Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49526 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49526 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORO GUIDO N. IL 19/06/1950
avverso la sentenza n. 3884/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 02/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 10/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

TORO Guido ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale, assumendo che il giudice nella determinazione della pena non avrebbe tenuto conto di tutti i parametri indicati dall’art. 133

§2.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.

proc.pen., perché introduce un motivo nuovo, non dedotto nell’atto d’appello che aveva circoscritto le censure al solo tema della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.

cod. pen.

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