Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49525 del 11/11/2015
Penale Sent. Sez. 7 Num. 49525 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA
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OR:121153252X
sul ricorso proposto da:
CRESCENZO GIANLUIGI N. IL 28/01/1986
avverso la sentenza n. 662/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
/2014
AZ osi
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Data Udienza: 11/11/2015
Pfr A 2, •0.9
MOTIVI DELLA DECISIONE
2014 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la pena inflitta con
pronuncia del 22/01/2013 dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di
Crescenzo Gianluigi, ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt.186, comma 7, e
187, comma 8, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285, commessi in data 3 marzo 2010.
Ricorre per cassazione Gianluigi Crescenzo censurando la sentenza
impugnata per assoluta carenza di motivazione e violazione di legge in punto di
dell’omesso esame delle censure mosse con l’atto di appello in punto di
legittimità della confisca del veicolo e di applicabilità della normativa
sopravvenuta al fatto ed in punto di omessa concessione delle circostanze
attenuanti generiche.
Osserva preliminarmente la Corte che i reati per i quali l’imputato è stato
tratto a giudizio sono prescritti, trattandosi di fatti commessi in data 3/03/2010
in relazione ai quali trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5
dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di contravvenzioni, il
termine massimo di prescrizione per tali reati deve ritenersi stabilito in cinque
anni, in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161,
comma 2, cod.pen.
Il ricorso proposto non presenta profili di inammissibilità. Va, quindi,
osservato che è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto
dalla legge per il reato contestato, compiutosi, in assenza di sospensioni, in data
successiva alla pronuncia della sentenza di appello.
La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l’emergere di un quadro
dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza del
ricorrente. Sul punto, l’orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In
presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a
pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2,
cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere
l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la
sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo
appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezioni ictu °culi, che a
quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009,
Tettamanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto
dall’art.129, comma 2, cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali
diniego delle attenuanti generiche. In particolare, il ricorrente si duole
possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di
innocenza dell’imputato impone l’applicazione della causa estintiva.
Va disposto, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
nei confronti di Gianluigi Crescenzo, essendo i reati contestati estinti per
prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per
Così deciso il 11/10/2015
prescrizione.