Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49524 del 11/11/2015

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49524 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AB
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRA° .

Data Udienza: 11/11/2015

Motivi della decisione

AB ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Milano in data 27/10/2014, con la quale è
stata confermata la condanna dell’imputato per il reato di cui agli artt.590 e 583
cod. pen. per avere cagionato lesioni gravi a BB in qualità di
medico odontoiatra.
Avverso la predetta sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per

Con un primo motivo la parte deduce erronea applicazione della legge
penale sostenendo che la fallibilità della protesi derivasse dalla non corretta
realizzazione dell’impianto ad opera dei coimputati; con un secondo motivo
lamenta eccessività della pena, mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche e della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile.
Dal raffronto del contenuto del ricorso con quanto riportato nella sentenza
emerge l’identità tra i motivi di ricorso e le doglianze svolte nell’atto di appello.
Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6,
n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica
dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui
si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di
motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono
indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono
ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto,
innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica
indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità.
Deve essere sì anch’esso conforme all’art. 581 lett.c) cod.proc.pen. (e quindi
contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione); ma quando
censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, così che
esso sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606,comma 1,
lett. e) cod.proc.pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della
sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per
giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso
in esame, si limita a riprodurre il motivo d’appello, non confrontandosi con I
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cassazione l’imputato.

motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità,
venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la
critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione
il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall’essere destinatario di
specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in d• — 11 novembre 2015
Il Coliimg, zAh- z tensore

Il Presidente

in favore della Cassa delle Ammende.

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