Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49523 del 11/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49523 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZIOTTI DI CELSO MANLIO N. IL 15/01/1919
avverso l’ordinanza n. 238/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di VALLO DELLA LUCANIA, del 02/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 11/11/2015

Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha rigettato la richiesta di autorizzazione
all’estrazione di copia degli atti del procedimento penale contro Lerro Lanfranco
presentata da Mazziotti di Celso Manlio.
Propone ricorso per cassazione l’interessato lamentando violazione
dell’art.606, lett.c) e b) cod.proc.pen.e chiede l’annullamento dell’ordinanza.

Questa Corte Suprema ha già chiarito che il provvedimento che nega
l’autorizzazione al rilascio di copie di atti processuali ex art. 116 cod.proc.pen.
non è ricorribile per cassazione, poiché l’art. 116 cod.proc.pen. non prevede
alcun mezzo di impugnazione in caso di diniego (Sez. 6, n. 36167 del
09/04/2008, Acampora, Rv. 241910; Sez. 6, n. 1784 del 19/12/2005, dep.2006,
Fava, Rv.233120).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost., sent. 7- 13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente
medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che
congruamente si determina in euro 1.000, in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 11 novembre 2015
Il coh;OPe e estensore

l Presidente

Il ricorso è inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA