Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49523 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49523 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LORI MARIANNA N. IL 06/09/1978
avverso la sentenza n. 7142/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 10/10/2013

R.G. 5990-13
FATTO E DIRITTO
Ricorre Lori Marianna avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata
confermata la sua condanna per i reati ascrittile.

Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 (cinquecento), determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500 (cinquecento) in favore della Cassa delle ammende.
Co ì deciso in Roma, all’udienza del 10-10-2013.

La ricorrente non ha indicato i motivi posti a sostegno dell’impugnazione. Il ricorso
deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

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