Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49522 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49522 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTANZO SALVATORE N. IL 07/08/1983
avverso la sentenza n. 1076/2012 TRIBUNALE di CROTONE, del
09/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.

Data Udienza: 11/11/2015

Motivi della decisione

Costanzo Salvatore ricorre [rectius, propone appello, convertito in ricorso
per cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile], tramite il difensore
Francesco Garofalo, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone in data
9/07/2014 che lo ha condannato per il reato di cui all’art.116 d. Igs. 30 aprile
1992, n.285 alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia.
Si deduce assenza di prova della responsabilità dell’imputato, derivando la

trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6,
n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), i motivi del ricorso, a pena di
inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.) debbono indicare specificamente
le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e
indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le
argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Il motivo di
ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità. Deve essere
sì anch’esso conforme all’art. 581 lett.c) cod.proc.pen. (e quindi contenere
l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta presentata al giudice dell’impugnazione); ma quando censura le ragioni
che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in
modo specifico il vizio denunciato, così che esso sia chiaramente sussumibile fra í
tre, soli, previsti dall’art. 606,comma 1, lett. e) cod.proc.pen., deducendo poi,
altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso
logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata,
sì da condurre a decisione differente.
Esula, invece, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una
degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è
riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del
30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che
anche dopo la modifica dell’art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della
legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la
Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto
preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di
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sua condotta da stato di necessità, e si contesta l’eccessiva severità del

fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del
23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono
consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa
valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6,
n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Delineato nei superiori termini
l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca,
in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio

punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost., sent. 7- 13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente
medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che
congruamente si determina in euro 1.000, in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in d
Il Ccns

a 11 novembre 2015
e estensore

Il Presidente

ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in

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