Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49522 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49522 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTI MARIA ESTEFANIA N. IL 03/08/1961
avverso la sentenza n. 182/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
07/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 10/10/2013
R.G. 5988-132
FATTO E DIRITTO
1 .-. Monti Maria Estefania ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata
in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato
inammissibile il gravame da lei proposto per genericità.
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sostenendo che
l’atto di appello, pur se succinto, conteneva tutti gli elementi
dell’ammissibilità.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità,
atteso che correttamente la Corte di Appello ha concluso per la genericità del
gravame, posto che effettivamente le censure formulate nei motivi di appello
(consistenti in mere asserzioni e in apodittiche ed immotivate richieste)
risultano formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione
concreta delle doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata
avrebbe omesso di rispondere.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna detricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
co deciso in Roma, all’udienza del 10-10-13.
k
c.c.: 10-10-13