Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49520 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49520 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIZZORNO ANDREA N. IL 22/11/1965
avverso la sentenza n. 5228/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
26/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO,

Data Udienza: 11/11/2015

Motivi della decisione

Pizzorno Andrea ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Genova che, in data 26/06/2014, ha confermato la
condanna pronunciata il 21/05/2013 dal Tribunale di Savona in relazione al reato
di cui all’art.186, comma 2 lett.c), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285.
L’esponente deduce vizio di motivazione in merito al diniego di applicazione
della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.186,

motivato dall’assenza di patente e dai precedenti penali dell’imputato, mentre
causa ostativa è solo l’avere già fruito della sostituzione.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Si deve in proposito osservare che, con riferimento alla sanzione sostitutiva
prevista dall’art.73, comma 5-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 questa Suprema
Corte ha avuto modo di affermare che l’espressione , contenuta nella formulazione della norma, rende evidente che
l’applicazione della pena alternativa non consegue automaticamente al ricorrere
dei presupposti legali, ma che, al contrario, a tal fine è richiesta una valutazione
giudiziale di meritevolezza, di natura discrezionale (Cass. Sez. 6, n.39164 del
14/10/2008, Chebli, n.m.).
Tali rilievi devono essere ritenuti pertinenti anche al caso in esame, posto
che il dettato normativo dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, si esprime allo
stesso modo della norma precedentemente citata, in termini che evocano
l’esercizio di un potere discrezionale (<1a pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita>). È da osservare, poi, che le suddette conclusioni non contrastano
con la contestuale previsione della stessa norma in forza della quale il beneficio
opera , costantemente
interpretata nel senso che non è richiesta alcuna istanza, essendo necessario e
sufficiente presupposto per l’applicazione del beneficio la non opposizione.
I presupposti attinenti alla meritevolezza del beneficio e quelli attinenti
all’istanza dell’imputato, infatti, operano su piani distinti.
Alla luce delle svolte argomentazioni correttamente la Corte di Appello ha
ritenuto di non accedere alla richiesta di applicazione della pena alternativa in
ragione dei gravissimi precedenti per reati contro il patrimonio e dell’assenza di
patente in quanto in precedenza revocata, costituendo la vita anteatta del
prevenuto un elemento che può essere valutato nell’orientare l’esercizio del
potere discrezionale attribuito in materia al giudice di merito (Sez.4, n.16387 del ,
23/10/2014, dep.2015, Caruso, Rv. 263385; Sez. 4, n. 15018 del 13/12/2013,
dep.2014, Cereghino, Rv. 261560).
2

comma 9-bis, cod. strada sul presupposto che tale diniego sarebbe stato

J

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso in data 1 novembre 2015
estensore

Ammende.

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