Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49519 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49519 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLUSCI FRANCESCO N. IL 18/12/1987
avverso la sentenza n. 5864/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
08/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 11/11/2015

Motivi della decisione

Bellusci Francesco ricorre [rectius, propone appello, convertito in ricorso per
cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile], tramite il difensore Jacopo
Cappetta, avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 8/10/2014 che lo
ha condannato per il reato di cui all’art.116 d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 alla
pena pecuniaria ritenuta di giustizia.
Si deducono una serie di circostanze del fatto da valorizzare ai fini di un

Il ricorso è peraltro inammissibile perché proposto da avvocato non iscritto
nell’albo speciale della Corte di Cassazione: ergo, è stato proposto da persona
non legittimata [art.591, comma 1, lett. a), cod.proc.pen.]
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost., sent. 7- 13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente
medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che
congruamente si determina in euro 500, in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso ih 50 . 11 novembre 2015

trattamento sanzionatorio più mite.

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