Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49519 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49519 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALKALM JOUSFE N. IL 16/02/1990
MARULLI MIRKO N. IL 06/09/1984
avverso la sentenza n. 2508/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
09/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 10/10/2013

I

R.G. 42198-13

Ricorrono Alkalm Jousfe e Marulli Mirko avverso la sentenza indicata in epigrafe, con
la quale è stata loro applicata la pena concordata con la Pubblica Accusa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
per i reati loro rispettivamente ascritti.
Alkalm lamenta la eccessività della pena a lui applicata.
Marulli deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dei
benefici di legge.
Il ricorso di Alkalm è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la censure sono
formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta delle doglianze a cui la
motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere.
Anche il ricorso di Marulli è inammissibile per manifesta infondatezza, posto che il
Giudice, nell’applicare la pena concordata, in primo luogo non ha fatto altro che attenersi a quanto
al riguardo concordato tra le parti, previa verifica e riconoscimento della relativa congruità, e, in
secondo luogo, non era tenuto ad alcuna motivazione sulla mancata concessione dei benefici di
legge, non facenti parte dell’accordo intervenuto fra le parti (Cass. I cc. 18.03.1993, n. 1155).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500 ciascuno, determinata in considerazione della
natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende.
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 10-10-13.

FATTO E DIRITTO

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