Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49518 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49518 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CACCHIONI SARA N. IL 12/01/1977
avverso l’ordinanza n. 161/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRA04

Data Udienza: 11/11/2015

Motivi della decisione
Cacchioni Sara ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della
Corte di Appello di Roma in data 11/03/2014, con la quale è stata rigettata la
richiesta di riparazione per ingiusta detenzione formulata dalla medesima
esponente, deducendo vizio di motivazione per travisamento dei fatti.
Con memoria depositata il 24 ottobre 2015 il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha dedotto l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha concluso per il
rigetto.
Il ricorso è inammissibile.

proposto personalmente dalla richiedente, senza ministero del difensore. La
giurisprudenza di legittimità ha, invero, da tempo chiarito che il ricorso proposto
personalmente dalla parte, nell’ambito del procedimento di riparazione per
ingiusta detenzione, si qualifica come inammissibile. Si è al riguardo rilevato che
il principio ora richiamato si inserisce nel sistema processuale complessivo in cui
il legislatore, con riferimento al ricorso per cassazione, fungi dall’imporre oneri
ingiustificati e vessatori alla realizzazione dei diritti ed alla difesa delle parti, ha
inteso rimarcare il particolare tecnicismo e la delicatezza del giudizio di ultima
istanza prevedendo la necessità o l’onere del patrocinio di un difensore, peraltro
particolarmente qualificato per esperienza e cultura, con l’unica eccezione del
ricorso personale consentito all’imputato in ossequio al principio del

favor

libertatis e del favor voluntas rei che del primo è espressione (Sez. U, n. 34535
del 27/06/2001, Petrantoni, Rv. 219613). E la Corte regolatrice ha in particolare
considerato che il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d’appello
resa nel procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione deve essere
proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale
della Corte di cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale
dall’interessato, quand’anche autenticata – come nel caso di specie – da difensore
iscritto nel predetto albo (Sez.4, n.41636 del 03/11/2010, Bengu, Rv. 248449).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro
500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Le ragioni della pronuncia
d’inammissibilità giustificano la compensazione delle spese tra le parti private.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in d.ta 11 novembre 2015

Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che il ricorso in esame risulta

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