Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49518 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49518 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MASSARO VINCENZO N. IL 24/12/1980
avverso la sentenza n. 11825/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 10/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MASSARO Vincenzo ricorre contro la sentenza d’appello specifica-
ta in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità penale e all’omesso riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’obbligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indicando gli elementi di prova che dimostrano la sussistenza del reato e la colpevolezza
dell’imputato. Ha altresì spiegato le ragioni per cui, a causa della quantità dello stupefacente e delle modalità dell’azione, il fatto non poteva ritenersi di minima offensività,
cosicché le censure proposte si risolvono in motivi non consentiti dalla legge, perché si
limitano a proporre una diversa valutazione del fatto senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.
entità.