Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49517 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49517 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINA ANTONIO ALESSANDRO N. IL 19/02/1971
avverso l’ordinanza n. 34/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
09/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO,

Data Udienza: 11/11/2015

Motivi della decisione

Spina Antonio Alessandro ha proposto ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza della Corte di Appello di Lecce in data 9/04/2014, con la quale è stata
accolta nella misura di euro 10.500,00 la richiesta di riparazione per ingiusta
detenzione formulata dal medesimo esponente, deducendo violazione di legge ed
illogicità della motivazione nella determinazione del quantum liquidato.
Con memoria depositata il 9 ottobre 2015 il Ministero dell’Economia e
Finanze ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Con memoria depositata il 22 ottobre 2015 il difensore nominato dal
ricorrente ha svolto argomentazioni difensive a sostegno dell’ammissibilità del
ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che il ricorso in esame risulta
proposto personalmente dal richiedente, senza ministero del difensore. La
giurisprudenza di legittimità ha, invero, da tempo chiarito che il ricorso proposto
personalmente dalla parte, nell’ambito del procedimento di riparazione per
ingiusta detenzione, si qualifica come inammissibile. Si è al riguardo rilevato che
il principio ora richiamato si inserisce nel sistema processuale complessivo in cui
il legislatore, con riferimento al ricorso per cassazione, lungi dall’imporre oneri
ingiustificati e vessatori alla realizzazione dei diritti ed alla difesa delle parti, ha
inteso rimarcare il particolare tecnicismo e la delicatezza del giudizio di ultima
istanza prevedendo la necessità o l’onere del patrocinio di un difensore, peraltro
particolarmente qualificato per esperienza e cultura, con l’unica eccezione del
ricorso personale consentito all’imputato in ossequio al principio del

favor

libertatis e del favor voluntas rei che del primo è espressione (Sez. U, Ordinanza
n. 34535 del 27/06/2001, Petrantoni, Rv. 219613). E la Corte regolatrice ha in
particolare considerato che il ricorso per cassazione contro la decisione della
Corte d’appello resa nel procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione
deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo
speciale della Corte di cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale
dall’interessato, quand’anche autenticata – come nel caso di specie – da difensore
iscritto nel predetto albo (Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, Bengu, Rv. 248449).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in
favore della Cassa’ delle Ammende. Il tenore assertivo della memoria di
costituzione dell’Amministrazione resistente giustifica l’integrale compensazione
tra le parti delle spese del presente giudizio.

P
Il

il
2

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in data 11 novembre 2015
Il Presidente

Il Co /gli re estensore

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