Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49516 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49516 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PECORELLA LEONARDO N. IL 24/10/1989
avverso la sentenza n. 9512/2009 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Data Udienza: 11/11/2015
Motivi della decisione
Pecorella Leonardo ricorre [rectius, propone appello, convertito in ricorso
per cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile], tramite il difensore Renato
Ragonese, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in data 27/06/2013 che
lo ha condannato per il reato di cui all’art.116 d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 alla
pena pecuniaria ritenuta di giustizia.
Si deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in
detenuto agli arresti domiciliari.
Il ricorso è peraltro inammissibile perché proposto da avvocato non iscritto
nell’albo speciale della Corte di Cassazione: ergo, è stato proposto da persona
non legittimata [art.591, comma 1, lett. a), cod.proc.pen.]
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost., sent. 7- 13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente
medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che
congruamente si determina in euro 500, in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 11 novembre 2015
Il Co_nmy: ler- estensore
relazione all’omessa verifica dell’impedimento a comparire dell’imputato,