Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49513 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49513 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MAGGIO ANDREA N. IL 04/12/1959
D’ANNA GIROLAMO N. IL 10/10/1973
avverso la sentenza n. 2977/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 07/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Di Maggio Andrea e D’Anna Girolamo hanno proposto separati ricorsi
avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Corte di Appello di
Palermo, giudicando in sede di rinvio a seguito della pronuncia di condanna dei
medesimi per i reati di detenzione illecita di hashish e di resistenza a pubblico
ufficiale, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena
loro inflitta, fissandola per il Di Maggio in anni due mesi undici e giorni dieci di
reclusione ed euro 8.466,00 di multa e per il D’Anna in anni due mesi dieci di

Il D’Anna si duole che la Corte di Appello abbia violato gli artt. 125, 624, 627
cod. proc. pen., 133 e 134 cod. pen. determinando la pena in misura non
equivalente al minimo edittale, come avrebbe dovuto avendo il primo giudice
inflitto la pena corrispondente al minimo edittale.
Il Di Maggio si duole della carente e manifestamente illogica motivazione
resa dalla Corte di Appello laddove ha da un verso evidenziato l’entità dello
stupefacente sequestrato (tre chilogrammi circa) e dall’altro alla misura minima
del principio attivo in essa contenuto; e laddove ha posto ciò nonostante tal
ultimo dato a sostegno della pena da irrogare all’imputato. Inoltre, si censura il
richiamo alla reazione violenta frapposta all’intervento delle forze dell’ordine, che
si ritiene non debba essere considerato nella fattispecie, perché le forze
dell’ordine non sono persone offese del reato di cui all’art. 73 T.U. Stup.
Manifesta illogicità e lacunosità della motivazione si rinviene, poi, laddove la
Corte di Appello ha determinato la pena in termini che si discostano dal minimo
edittale, nonostante a questo avesse fatto riferimento il Tribunale. Infine, si
duole che non siano stati presi in esame tutti gli indici di cui all’art. 133 cod. pen.

2. Il ricorso del D’Anna é manifestamente infondato. La Corte di cassazione
aveva disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, perché individuato alla luce della cornice edittale
propria del reato di cui all’art. 73 T.U. Stup., come definito dal d.l. n. 272/2005,
convertito con modificazione dalla legge n. 49/2006; cornice travolta dalla
declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 4bis e 4 vicies ter d.l. n.
272/2005 pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32/2014.
Come correttamente rilevato dal giudice del rinvio, il solo vincolo posto dalla
Corte di legittimità era a provvedere alla rideterminazione del trattamento
sanzionatorio alla luce del ‘nuovo’ quadro normativo, sostanzialmente
corrispondente – per quel che qui occupa – all’art. 73, co. 4 T.U. Stup. nel testo
previgente al menzionato d.l. n. 272/2005. Non sussisteva, quindi, alcun vincolo
a riproporre la pena corrispondente al minimo edittale della normativa da

reclusione ed euro 8.666,00 di multa.

applicare; ed anzi l’indicazione a rivalutare la pena da ritenersi congrua
conteneva in sé l’implicita ma netta premessa della assoluta libertà del giudice
del rinvio nell’operare la nuova valutazione (salvo il limite della reformatio in
peius, nella specie neppure concretamente rilevante).
Tanto ha fatto la Corte distrettuale, determinando la pena per il reato di cui
all’art. 73 T.U. Stup. in una misura (quattro anni di reclusione e diecimila euro di
multa) inferiore a quella determinata dal primo giudice (sei anni di reclusione e
trentamila euro di multa), ma pari alla pena detentiva mediana. Operazione non

3. Quest’ultima affermazione lascia emergere l’inammissibilità anche del
ricorso del Di Maggio. Del tutto insussistente é l’asserita carenza e manifesta
illogicità della motivazione per la contraddittorietà delle affermazioni fatte a
riguardo del dato ponderale: in realtà é errata la lettura che dell’affermazione fa
il ricorrente, avendo la Corte di Appello posto in risalto che, nonostante la ridotta
quantità di principio attivo, la sostanza era “suscettibile di soddisfare un mercato
considerevole, anche se non eccessivamente esigente”.
E’ poi aspecifico il rilievo che fonda sull’affermazione che non si sarebbe
potuto far riferimento ai fini della definizione del trattamento sanzionatorio alla
reazione violenta frapposta dall’imputato all’intervento delle forze dell’ordine: si
tratta soltanto di una circostanza delle plurime circostanze portate dalla Corte
territoriale a giustificazione della propria determinazione. Il ricorrente avrebbe
quindi dovuto svolgere censure che investissero anche tali ulteriori profili,
altrimenti sufficienti a sostenere la pronuncia impugnata.
Della manifesta infondatezza del motivo che lamenta la determinazione della
pena in termini che si discostano dal minimo edittale, sull’assunto dell’esistenza
di un vincolo a mantenere ferma la valutazione del Tribunale, si é già data
giustificazione trattando del ricorso del D’Anna.
Infine, quanto alla lamentata mancata considerazione di tutti gli indici di cui
all’art. 133 cod. pen., é sufficiente richiamare il costante insegnamento di questa
Corte per il quale deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di
merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano
indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito
della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod.
pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 – dep. 23/01/2014, Waychey e altri, Rv.
258410).

censurabile in diritto e sostenuta da adeguata motivazione.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro 1000,00 a
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2 5.

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