Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49512 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49512 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANGELO GABRIELE N. IL 12/12/1962
avverso la sentenza n. 1126/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 02/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata confermata la condanna del ricorrente a pena ritenuta equa per i
reati di guida in stato di ebbrezza

e di guida senza patente, unificati in

continuazione tra loro, é inammissibile.
Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia confermato il diniego delle
attenuanti generiche evidenziando alcuni elementi negativi senza però valutare

Tuttavia la giurisprudenza di questa Corte insegna che nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il
giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 – dep.
23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
La motivazione resa dalla Corte di Appello é quindi immune da censure; e
tanto va ritenuto anche per la operata replica alle doglianze avanzate con l’atto
di appello.
Il ricorrente si duole ancora della mancata esplicitazione della pena inflitta a
titolo di aumento per il reato satellite.
Questa Corte ritiene persuasiva la tesi giurisprudenziale per la quale, in
tema di reato continuato, non è sufficiente per la legalità del calcolo determinare
la pena nell’ambito quantitativo previsto dalla legge – pari al triplo della pena
base – dovendo il giudice, nella motivazione, dare conto delle decisioni assunte
su ogni aspetto dell’esercizio del suo potere discrezionale, ivi compresa la
determinazione dell’aumento di pena per i singoli reati satellite (Sez. 4, n. 28139
del 23/06/2015 – dep. 02/07/2015, Puggillo, Rv. 264101).
Ma nel caso che occupa l’appellante non si era doluto delle modalità di
determinazione della pena alla luce della ritenuta continuazione tra i reati; sicchè
legittimamente la Corte di Appello non ha preso in considerazione il punto non
devolutole.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.

tutti gli indici di cui agli artt. 132,%e 133 cod. pen.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Rop-a, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

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