Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49511 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49511 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAMBINO GIUSEPPE N. IL 25/11/1981
avverso la sentenza n. 4918/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
Data Udienza: 11/11/2015
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata confermata la condanna del ricorrente a pena ritenuta equa per i
reati di guida in stato di ebbrezza, é aspecifico.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che è inammissibile il
ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed
indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute
infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel caso di specie il
ricorrente si é limitato alla formulazione di censure delineate in astratto, senza
alcuna correlazione con specifiche argomentazioni rinvenbili nella decisione
impugnata.
Invero, ci si duole che la Corte di Appello non abbia esplciitato i criteri di
valutazione delle prove. Ma oltre questa generica enunciazione non si formula
alcuna concreta critica.
La Corte di Appello ha esposto il contenuto dell’atto di appello proposto
dall’imputato – che per quanto qui rileva investiva l’attendibilità dell’esito dato
dall’apparecchio utilizzato per eseguire il cd. alcoltest – dando ad esso risposta
indicando la sostanziale genericità del rilievo e le convergenti osservazioni degli
operanti del comportamento dell’imputato.
Di ciò non vi é traccia nel ricorso, che – si ripete – si muove sul piano delle
asserzioni generiche.
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.
della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione