Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49510 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49510 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIERI MATTIA N. IL 11/03/1975
avverso la sentenza n. 2513/2013 GIP TRIBUNALE di FORLI’, del
20/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata applicata al ricorrente, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la
pena concordata tra le parti per il reato di guida in stato di ebbrezza e disposta
la sospensione della patente di guida, attiene a motivo non consentito in sede di
legittimità.
Invero, ci si duole che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Forlì abbia rigettato una precedente istanza di applicazione della pena che

riguardo della nozione di incidente stradale valevole ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 2sexies dell’art. 186 Cod. str. Nella specie il sinistro, in quanto non
coinvolgente altri veicoli, non rappresenterebbe un incidente stradale nel senso
normativamente assunto.
Tale rilievo, tuttavia, segue alla pronuncia di sentenza che accoglie una
ulteriore richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato. Ne deriva
l’inammissibilità del ricorso, che investe un provvedimento al quale la parte ha
fatto acquiescenza proponendo la successiva richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.
Giova comunque rammentare che la nozione di incidente stradale assunta
dal giudice é del tutto corretta. La giurisprudenza di questa Corte ha
puntualizzato che in tema di reati alla guida, per la configurabilità della
circostanza aggravante di aver causato un incidente, è sufficiente che si verifichi
l’urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale,
senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché
basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea
a determinare danni (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015 – dep. 10/09/2015,
Scudiero, Rv. 264419).

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1500,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in oma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

contemplava la sostituzione della pena nel lavoro di pubblica utilità errando a

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