Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49509 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49509 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BACHETTI OSCAR N. IL 30/11/1962
avverso l’ordinanza n. 28/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
29/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
Data Udienza: 11/11/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata pronunciata la reiezione della richiesta di riconoscimento di
indennizzo a titolo di riparazione per patita ingiusta detenzione, é inammissibile
siccome proposto da soggetto non legittimato.
Invero, il ricorso é stato presentato personalmente da Bachetti Oscar, il
quale aveva avanzato l’istanza sopra descritta alla Corte di Appello di Ancona.
Orbene, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, il ricorso per
riparazione per ingiusta detenzione deve essere proposto, a pena di
inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di
cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dall’interessato,
quand’anche autenticata da difensore iscritto nel predetto albo. (Sez. 4, n.
41636 del 03/11/2010 – dep. 24/11/2010, Bengu e altro, Rv. 248449).
La carenza di legittimazione determina l’inammissibilità del ricorso.
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.
cassazione contro la decisione della Corte d’appello resa nel procedimento per la