Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49508 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49508 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUALDI GUALDINO N. IL 07/01/1955
avverso la sentenza n. 5815/2011 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
06/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

a

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto dichiarazione di appello a
mezzo del difensore di ufficio, avv. Veronica Vettori, avverso il provvedimento
pure indicato in epigrafe, con il quale egli é stato condannato alla pena
pecuniaria ritenuta equa per il reato di guida senza patente.
La Corte di Appello di Firenze ha provveduto a qualificare l’impugnazione
come ricorso per cassazione ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa

Con il ricorso l’imputato afferma che il giudice di prime cure ha inflitto una
pena eccessiva„ mancando peraltro di dare motivazione di ciò.
Il ricorso é inammissibile, siccome proposto da difensore non iscritto
nell’albo degli avvocati cassazionisti. Invero, la sottoscrizione dei motivi di
impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai
sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., del ricorso per cassazione
anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello
erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013 – dep.
04/12/2013, Scolaro, Rv. 258000).

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende. SA.29-‹_ Cabuto-,Se
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

Corte.

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