Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49507 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49507 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUSIMANO CIRO N. IL 19/07/1970
avverso la sentenza n. 438/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
09/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata confermata la condanna del ricorrente a pena ritenuta equa per i
reati di guida senza patente e di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tendenti a
verificare lo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, é manifestamente infondato.
Invero, ci si duole che sia stata affermata la responsabilità dell’imputato
sulla scorta di una richiesta di prelievo di urine illegittima perché non prevista

di questa Corte per la quale il rifiuto del prelievo di urine sarebbe lecito se non si
oppone anche il rifiuto di sottoporsi a prelievo ematico.
Si tratta di affermazione, la prima, manifestamente infondata. Puntualizzato
che é per il caso di sospetta guida in stato di ebbrezza che l’art. 186 prevede la
sottoposizione ad accertamenti in ambiente sanitario per colui che sia rimasto
coinvolto in un incidente stradale (anche tale correlazione é stata citata dal
ricorrente), e che é in relazione a tale scenario che si é statuita la non
necessarietà che il prelievo abbia esclusiva funzione terapeutica (cfr. sez. 4,
sent. n. 15708 del 18.12.2012, Gigli, n.m.), giova rimarcare che nel caso che
occupa si verte nel diverso caso, disciplinato dall’art. 187, co. 3 Cod. str., del
rifiuto di sottoporsi ad accertamento presso strutture sanitarie mediante il
prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami
necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Per tale
ipotesi la citata disposizione prevede il potere delle forze di polizia di far eseguire
i predetti accertamenti presso strutture sanitarie, senza alcuna delle condizioni
previste dall’art. 186 Cod. str.
E’ invece corretta l’evocazione del principio secondo il quale non è
configurabile il reato previsto dall’art. 187, comma ottavo, C.d.S. nel caso in cui
il soggetto alla guida di un’autovettura rifiuti il prelievo delle urine,
acconsentendo a quello ematico, sufficiente, nel caso concreto, a dimostrare
l’assunzione dello stupefacente (Sez. 4, n. 1494 del 09/07/2013 – dep.
15/01/2014, Pirastu, Rv. 258175). Ma esso non é pertinente al caso che occupa,
non risultando neppure allegato che Cusimano abbia consentito a tale diversa
metodica.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.

dall’ordinamento per la fattispecie che occupa; si cita al riguardo giurisprudenza

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

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