Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49505 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49505 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HAZIRI BASKIM N. IL 28/05/1971
avverso la sentenza n. 650/2013 TRIBUNALE di PISA, del 24/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
Data Udienza: 11/11/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto dichiarazione di appello
avverso il provvedimento pure indicato in epigrafe, con il quale egli é stato
condannato alla pena pecuniaria ritenuta equa per due episodi di guida senza
patente.
La Corte di Appello di Firenze ha provveduto a qualificare l’impugnazione
come ricorso per cassazione ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa
Corte.
tener conto della lievità del fatto e della incensuratezza dell’imputato, infliggendo
una pena eccessiva, anche per la mancata concessione delle attenuanti
generiche, peraltro immotivata.
Il ricorso é inammissibile. Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima
al minimo edittale – come nel caso che occupa -, l’obbligo di motivazione del
giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della
pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n.
28852 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464). Nella
specie, il giudice ha fatto esplicito riferimento a tutti i criteri direttivi di cui all’art.
133 cod. pen.
Quanto alle attenuanti generiche, come rammenta il ricorrente medesimo la
loro concessione non é un diritto dell’imputato; sicchè il giudice non é tenuto a
motivare la loro mancata concessione, salvo che non sia stata formulata
specifica richiesta al riguardo. Richiesta che nella specie non ricorre.
Il ricorso é quindi manifestamente infondato.
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in oma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.
Con il ricorso l’imputato afferma che il giudice di prime cure ha omesso di