Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49505 del 11/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49505 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAZIRI BASKIM N. IL 28/05/1971
avverso la sentenza n. 650/2013 TRIBUNALE di PISA, del 24/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto dichiarazione di appello
avverso il provvedimento pure indicato in epigrafe, con il quale egli é stato
condannato alla pena pecuniaria ritenuta equa per due episodi di guida senza
patente.
La Corte di Appello di Firenze ha provveduto a qualificare l’impugnazione
come ricorso per cassazione ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa
Corte.

tener conto della lievità del fatto e della incensuratezza dell’imputato, infliggendo
una pena eccessiva, anche per la mancata concessione delle attenuanti
generiche, peraltro immotivata.
Il ricorso é inammissibile. Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima
al minimo edittale – come nel caso che occupa -, l’obbligo di motivazione del
giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della
pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n.
28852 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464). Nella
specie, il giudice ha fatto esplicito riferimento a tutti i criteri direttivi di cui all’art.
133 cod. pen.
Quanto alle attenuanti generiche, come rammenta il ricorrente medesimo la
loro concessione non é un diritto dell’imputato; sicchè il giudice non é tenuto a
motivare la loro mancata concessione, salvo che non sia stata formulata
specifica richiesta al riguardo. Richiesta che nella specie non ricorre.
Il ricorso é quindi manifestamente infondato.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in oma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

Con il ricorso l’imputato afferma che il giudice di prime cure ha omesso di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA