Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49504 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49504 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STANGANELLI DOMENICO N. IL 03/01/1962
avverso l’ordinanza n. 39/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
19/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata pronunciata la reiezione della richiesta di riconoscimento di
indennizzo a titolo di riparazione per patita ingiusta detenzione, é inammissibile
siccome proposto da soggetto non legittimato.
Invero, il ricorso é stato presentato da Stanganelli Domenico, il quale aveva
avanzato l’istanza sopra descritta alla Corte di Appello di Firenze; ed anche i
motivi aggiunti, recanti la data del 25.9.2014, sono a firma dello Stanganelli.

cassazione contro la decisione della Corte d’appello resa nel procedimento per la
riparazione per ingiusta detenzione deve essere proposto, a pena di
inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di
cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dall’interessato,
quand’anche autenticata da difensore iscritto nel predetto albo. (Sez. 4, n.
41636 del 03/11/2010 – dep. 24/11/2010, Bengu e altro, Rv. 248449).
La carenza di legittimazione determina l’inammissibilità del ricorso, come
richiesto dall’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero
dell’economia e delle finanze.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende. Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 alla cassa delle
ammende. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

Orbene, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, il ricorso per

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