Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49502 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49502 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ANDREA ANGELO N. IL 20/03/1963
avverso la sentenza n. 2853/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
Data Udienza: 11/11/2015
d
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe – con il
quale é stata confermata la condanna del ricorrente alla pena ritenuta equa per il
reato di falsa dichiarazione ed omessa comunicazione ai fini del godimento del
beneficio del patrocinio a spese dello Stato – é manifestamente infondato.
Ci si duole che la Corte di Appello non abbia ‘correttamente motivato in
ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla
contestata recidiva’.
99, co. 4 cod. pen., e che la Corte di Appello ha ritenuto inibito il giudizio di
prevalenza dall’art. 69, u. c. cod. pen., non si vede quale motivazione avrebbe
dovuto formulare la Corte distrettuale su un esito del giudizio di comparazione
che é determinato ex lege (si badi: qui non é in discussione la riconoscibilità
della recidiva).
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.
Orbene, posto che la recidiva contestata e ritenuta é quella reiterata, ex art.