Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49501 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49501 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAGLIAVENTI MARCO N. IL 14/05/1961
avverso la sentenza n. 870/2013 TRIBUNALE di ANCONA, del
23/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata applicata al ricorrente, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la
pena concordata tra le parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, è
aspecifico.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che è inammissibile il
ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed
indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute

della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel caso di specie il
ricorrente si é limitato alla formulazione di censure delineate in astratto, senza
alcuna correlazione con specifiche argomentazioni rinvenibili nella decisione
impugnata, lamentando l’insussistenza di motivazione in ordine alla non
ricorrenza di causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Invero, la giurisprudenza di questa Corte insegna che nella motivazione della
sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a
far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di
proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo
(Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 – dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv. 263082).
Nel caso che occupa, a fronte dell’esplicito richiamo al contenuto degli atti
del fascicolo processuale come alle fonti del giudizio di insussistenza di causa di
non punibilità il ricorrente non può legittimamente dolersi del vizio motivazionale
e in ogni caso avrebbe dovuto indicare gli specifici elementi non considerati dal
giudice, ancorché decisivi nel senso preteso.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1500,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in •oma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti

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