Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49500 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49500 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEVARDA COSTEL GABRIEL N. IL 12/07/1976
avverso la sentenza n. 570/2014 TRIBUNALE di FERMO, del
30/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata applicata al ricorrente, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la
pena concordata tra le parti per il reato di guida in stato di ebbrezza e disposta
la confisca dell’autovettura in sequestro, é manifestamente infondato.
Invero, ci si duole che non sia stato motivato il “pregiudiziale rapporto di
collegamento finalistico ravvisabile fra la condotta delittuosa ed il bene
materiale”, e che il giudicante non abbia fatto esplicito riferimento al rapporto di

Orbene, posto che il ricorrente non solleva alcun dubbio in merito al fatto,
oggetto della contestazione, che egli si trovava in stato di ebbrezza alla guida
dell’autovettura della quale é stata disposta la confisca, non si vede quale sia
l’ulteriore motivazione che il giudice avrebbe dovuto rendere in merito al
rapporto di strumentalità tra oggetto e reato. Né va ignorato che la confisca
prevista per l’ipotesi di reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. c) Cod. str. é
obbligatoria quando l’autovettura sia in proprietà del reo, come nel caso che
occupa (Sez. 4, n. 32021 del 10/06/2010 – dep. 18/08/2010, PM in proc.
Verardo, Rv. 247523); sicchè non va indagata la pericolosità in concreto del
futuro uso del bene da parte dell’imputato.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

strumentalità tra oggetto e reato.

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