Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49499 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49499 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAMONARCA MICHELE N. IL 22/03/1985
avverso la sentenza n. 790/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata confermata la condanna del ricorrente a pena ritenuta equa per il
reato di guida in stato di ebbrezza si fonda su motivi per un verso aspecifici e
per altro non consentiti in questa sede di legittimità.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che è inammissibile il
ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed
indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute

della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha preso in considerazione le
doglianze dell’imputato in merito alla sufficienza della prova, dubitata per ragioni
concernenti il funzionamento dell’apparecchio utilizzato per il cd. alcoltest. Il
giudice di secondo grado ha escluso che avesse valore di prova di un
malfunzionamento lo scarto quantitativo tra i valori registrati rispettivamente tra
la prima e la seconda prova, perché l’apparecchio risultava omologato e
sottoposte alle previste prove e verifiche.
A tanto il ricorrente contrappone valutazioni personali del materiale
probatorio (se egli fosse stato davvero in stato di ebbrezza con valore di 2,34
g/l, come accertato, si sarebbe rifiutato di sottoporsi al test e non avrebbe
manifestato solo di avere alito vinoso) e rilievi che attengono non al
funzionamento del singolo apparecchio ma alla attendibilità del sistema
congegnato dal legislatore per l’accertamento dello stato di ebbrezza alla guida.
Con ciò omettendo di confrontarsi con la motivazione impugnata e
sollecitando questa Corte ad una inammissibile nuova valutazione della prova.
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti

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