Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49498 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49498 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SETZU CLAUDIO N. IL 16/12/1991
avverso la sentenza n. 340/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
10/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

-,

,

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata confermata la condanna del ricorrente a pena ritenuta equa per il
reato di omicidio colposo commesso con violazione di norme in materia di
circolazione stradale ebbrezza, è in primo luogo tardivo.
Invero, la sentenza é stata notificata al Setzu il 26.9.2014, mentre il ricorso
é stato depositato il 24.11.2014, ovvero oltre il termine di quarantacinque giorni

Inoltre é aspecifico.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che è inammissibile il
ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed
indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute
infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti
della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel caso di specie il
ricorrente si é limitato alla formulazione di censure delineate in astratto, senza
alcuna correlazione con specifiche argomentazioni rinvenibili nella decisione
impugnata.
Invero, il ricorso si sostanzia nella prospettazione di una eccessiva severità
della disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida; eccessività che però non viene ancorata a vizi motivazionali o a
violazioni di legge nelle quali sarebbe incorso il giudice impugnato ma che si
connette al solo fatto che alla riduzione della pena principale operata dalla Corte
di Appello non si sia accompagnata analoga riduzione della predetta sanzione
amministrativa accessoria.
Orbene, posto che neppure il ricorrente si perita di evocare una violazione di
legge – certamente insussistente, attesa la sicura funzione di prevenzione
speciale che anche la sanzione amministrativa accessoria assolve quando inflitta
dal giudice penale – il ricorso finisce per essere privo di reale contenuto critico e
per concretarsi in una mera richiesta di rivisitazione del trattamento
sanzionatorio in parte qua, improponibile in questa sede.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.

valevole nel caso di specie.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

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