Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49497 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49497 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ALOISIO MASSiMILIANO N. IL 28/10/1970
avverso la sentenza n. 124/2013 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 07/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata confermata la condanna del ricorrente a pena ritenuta equa per il
reato di falsità nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato é
inammissibile, perché avanza censure non consentite nel giudizio di legittimità.
Ci si duole che il diniego delle attenuanti generiche non sia adeguatamente
motivato: ma in sede di legittimità la motivazione é censurabile se omessa,

Ci si duole che non sia stata specifica replica al motivo di appello che
concerneva quel diniego: ma la Corte di Appello rammenta che le circostanze
attenuanti generiche erano state invocate per pervenire ad un trattamento
sanzionatorio meno severo, senza indicazione di elementi particolari la cui
considerazione potesse risultare decisiva. Infatti, nella sentenza qui impugnata si
legge che ‘non sono stati nemmeno prospettati dall’appellante elementi positivi
di valutazione’. E, peraltro, la corte distrettuale ha escluso che potessero essere
riconosciute le attenuanti in parola per l’esistenza di precedenti penali, di cui uno
specifico.
Tanto é sufficiente ad adempiere all’onere motivazionale, posto che, nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario
che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 – dep.
23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

contraddittoria o manifestamente illogica.

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