Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49496 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49496 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOMUAH KWAKU N. IL 14/10/1964
avverso la sentenza n. 2335/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
Data Udienza: 11/11/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata confermata la condanna del ricorrente a pena ritenuta equa per il
reato di guida in stato di ebbrezza é inammissibile.
Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia ritenuto che all’imputato
fosse stato dato, prima di procedere al cd. alcoltest, l’avviso di farsi assistere da
un difensore di fiducia; e ciò perché la Corte territoriale non avrebbe considerato
che l’avviso risultante dal verbale redatto dagli operanti non aveva riguardato la
Orbene, tale censura da un canto si rappresenta nuova rispetto a quanto
dedotto con l’appello: la Corte distrettuale dà conto che il motivo concernente
l’omesso avviso era incentrato sulla qualità di straniero dell’imputato, che quindi
non era stato in grado di comprendere quanto dettogli. A ciò ha replicato
richiamando la permanenza in Italia del Somuah sin dal 2003, con motivazione
neppure censurata in questa sede. Va allora rammentato che é orientamento
granitico del giudice di legittimità che l’omesso avviso all’indagato – da parte
della polizia giudiziaria che proceda all’alcooltest – della facoltà di farsi assistere
da un difensore di fiducia determina una nullità a regime intermedio (ex multis,
Sez. 4, n. 42667 del 09/07/2013 – dep. 17/10/2013, P.G. in proc. Belloni, Rv.
257191), che può essere dedotta fino al momento della deliberazione della
sentenza di primo grado (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015 – dep. 05/02/2015,
P.G. in proc. Bianchi, Rv. 263023).
Dall’altro canto, il rilievo del ricorrente risulta aspecifico poiché non si
confronta con l’argomentazione del giudice, ed è quindi carente della necessaria
correlazione con questa (cfr. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep.
16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). In ciò consiste la aspecificità del motivo, e non
in quanto indicato dal ricorrente nella memoria recante la data del 26.10.2015.
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000 1 00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.
specifica facoltà di richiedere l’assistenza di un difensore.