Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49496 del 11/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49496 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOMUAH KWAKU N. IL 14/10/1964
avverso la sentenza n. 2335/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata confermata la condanna del ricorrente a pena ritenuta equa per il
reato di guida in stato di ebbrezza é inammissibile.
Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia ritenuto che all’imputato
fosse stato dato, prima di procedere al cd. alcoltest, l’avviso di farsi assistere da
un difensore di fiducia; e ciò perché la Corte territoriale non avrebbe considerato
che l’avviso risultante dal verbale redatto dagli operanti non aveva riguardato la

Orbene, tale censura da un canto si rappresenta nuova rispetto a quanto
dedotto con l’appello: la Corte distrettuale dà conto che il motivo concernente
l’omesso avviso era incentrato sulla qualità di straniero dell’imputato, che quindi
non era stato in grado di comprendere quanto dettogli. A ciò ha replicato
richiamando la permanenza in Italia del Somuah sin dal 2003, con motivazione
neppure censurata in questa sede. Va allora rammentato che é orientamento
granitico del giudice di legittimità che l’omesso avviso all’indagato – da parte
della polizia giudiziaria che proceda all’alcooltest – della facoltà di farsi assistere
da un difensore di fiducia determina una nullità a regime intermedio (ex multis,
Sez. 4, n. 42667 del 09/07/2013 – dep. 17/10/2013, P.G. in proc. Belloni, Rv.
257191), che può essere dedotta fino al momento della deliberazione della
sentenza di primo grado (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015 – dep. 05/02/2015,
P.G. in proc. Bianchi, Rv. 263023).
Dall’altro canto, il rilievo del ricorrente risulta aspecifico poiché non si
confronta con l’argomentazione del giudice, ed è quindi carente della necessaria
correlazione con questa (cfr. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep.
16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). In ciò consiste la aspecificità del motivo, e non
in quanto indicato dal ricorrente nella memoria recante la data del 26.10.2015.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000 1 00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

specifica facoltà di richiedere l’assistenza di un difensore.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA