Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49495 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49495 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAGGESE MARIA N. IL 26/04/1983
avverso la sentenza n. 7706/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
11/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata confermata la condanna della ricorrente a pena ritenuta equa per
il reato di guida senza patente é aspecifico, in quanto reca motivi del tutto
generici, privi di qualsiasi concreta correlazione al provvedimento impugnato.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che è inammissibile il
ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed
indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute

della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Nel caso di specie, la ricorrente formula enunciati privi di collegamento
specifico alla decisione della Corte di Appello, il cui percorso motivazionale non
prende in reale considerazione.
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti

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