Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49494 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49494 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CEVENINI GIUSEPPE N. IL 25/06/1948
avverso la sentenza n. 3778/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERA TO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata confermata la condanna del ricorrente a pena ritenuta equa per il
reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alla guida é
inammissibile.
Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia redatto una motivazione
meramente apparente, non avendo dato reale replica al motivo di appello che
censurava l’affermazione del primo giudice secondo la quale l’imputato aveva

alcolemico. E si allega, a sostegno, l’annotazione redatta dagli operanti perché
da essa dovrebbe emergere che il Cevenini non aveva soffiato lateralmente al
beccuccio dell’apparecchio. Ma, invero, la Corte di Appello non ha mai affermato
che la condotta ostruzionistica sia consistita nella manovra evidenziata dal
ricorrente, essendo stato valutato il più complessivo contegno, come descritto
nella menzionata annotazione: per ben tre volte il Cevenini soffiò in modo tanto
flebile da produrre un volume insufficiente di aria rispetto alle necessità
dell’apparecchio; e ciò fece non riempiendo a sufficienza l’alveo polmonare e non
incanalando nel beccuccio l’aria emessa, diversamente dalle indicazioni dategli
dagli operanti.
Il rilievo avanzato dal ricorrente é quindi manifestamente infondato da un
verso e dall’altro, implicitamente pretendendo una rivalutazione della prova da
parte di questa Corte, non è consentito nel giudizio di legittimità.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

avuto un comportamento ostruzionistico all’atto dell’accertamento del tasso

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