Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49493 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49493 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KOSTADINOV ANTON IVANOV N. IL 15/07/1968
avverso la sentenza n. 5770/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 30/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe – con il
quale é stata confermata la condanna del ricorrente a pena ritenuta equa (anni
tre di reclusione) per il reato di omicidio colposo commesso alla guida di
autovettura essendo in stato di ebbrezza – reca motivi non consentiti ed é inoltre
aspecifico.
Invero, ci si duole che sia stato confermato il diniego delle attenuanti
generiche, chiedendo che la pena venga diminuita in modo da renderla

in tal senso. Ma in tal modo si omette di confrontarsi con la analitica e puntuale
motivazione resa dalla Corte di Appello in merito alle ragioni del diniego delle
attenuanti generiche (e di qui la aspecificità del ricorso: Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849); diniego fondato sull’elevato
tasso alcolemico dell’imputato al momento del fatto e quindi sulla gravità della
condotta illecita. Tanto é peraltro sufficiente ad adempiere all’onere
motivazionale, posto che, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6,
n. 34364 del 16/06/2010 – dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
Peraltro, entrambi i giudici di merito hanno preso in considerazione quanto in
chiave di favore é stato indicato anche dall’appellante: il comportamento
processuale, il positivo contesto sociale in cui egli é inserito. Ma hanno valutato
che essi abbiano incidenza sull’entità della pena base. A tutto ciò il ricorrente non
contrappone una reale censura ma unicamente una richiesta di inammissibile
intervento di questa Corte sul trattamento sanzionatorio.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

maggiormente proporzionata, sussistendo elementi per una positiva valutazione

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