Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49492 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49492 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERNARDI MORENO N. IL 20/04/1970
avverso la sentenza n. 934/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata confermata la condanna del ricorrente a pena ritenuta equa per il
reato di guida in stato di ebbrezza é manifestamente infondato.
Invero, ci si duole che non sia stato motivato il giudizio di non prevalenza
delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante: ma la Corte di Appello,
replicando a specifico motivo di appello, ha esplicato le ragioni che hanno
condotto a ritenere le attenuanti solo equivalenti. Tanto é sufficiente ad

circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello
che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e
sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e
gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di
segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014 – dep. 24/01/2014, Manzari e
altri, Rv. 260415).
Ci si duole, inoltre, che sia stata disposta la confisca dell’autovettura, che si
ritiene non prevista dalla legge vigente al momento del fatto (29.12.2009) e
quindi applicata in violazione del principio di irretroattività della norma penale.
Ma, all’inverso, la confisca obbligatoria del veicolo, prevista per il reato di guida
in stato di ebbrezza di cui alla lettera e) dell’art. 186, co. 2 Cod. str., come quello
per il quale il Bernardi ha riportato condanna, é stata introdotta dall’art. 4 del
D.L. n. 92 del 2008, convertito in I. n. 125 del 2008. Ed é a tale disposizione che
la Corte di Appello si é esplicitamente richiamata.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/ -11/2015.

adempiere all’onere motivazionale, posto che, in tema di bilanciamento di

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