Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49485 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49485 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

Data Udienza: 18/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
UCCIERO TAMMARO MARCELLO N. IL 28/06/1975
nei confronti di:
BONAVOLONTA’ ALFONSO N. IL 09/08/1956
IAVARAZZO RAFFAELE N. IL 21/12/1966
avverso la sentenza n. 7167/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del
14/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;
19tte7sentite le conclusioni del PG Dott. P10(._ P C 160JSV eStL -1
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RITENUTO IN FATTO

1. Bonavolontà Alfonso e Iavarazzo Raffaele erano chiamati a rispondere in
sede di udienza preliminare: il primo del delitto di concussione ex art. 317 cod.
pen. risalente al 14/3/2007, per aver, abusando dei poteri e della qualità inerenti
alla veste di responsabile dell’Ufficio Attività Produttive del Comune di Villa
Literno, imposto ai soci fondatori del Centro Terapeutico Riabilitativo C.T.R. il
proprio ingresso con quota di partecipazione di maggioranza nella compagine,

all’apertura e all’esercizio; il secondo del delitto di tentata estorsione, risalente al
marzo 2011, commesso in danno di Ucciero Tammaro Marcello, per aver
esercitato pressioni sul predetto perché consentisse il suo ingresso nella
compagine societaria del C.T.R. s.r.I., fino a minacciare di sparargli e ad usare
violenza contro di lui con schiaffi al volto, per costringerlo ad assecondare la sua
richiesta, intento non conseguito per il rifiuto dell’Ucciero.
Costui si costituiva parte civile.

2. Con sentenza del 14/11/2014 il GUP del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere dichiarava non luogo a procedere nei confronti dei due imputati perché i
fatti non sussistono.
Muovendo dalla denuncia dell’Ucciero e dalla prospettazione dei fatti fornita
da costui in ordine alle rispettive condotte del Bonavolontà e dello Iavarazzo, il
Giudice rilevava che tutti gli altri soci avevano rappresentato una realtà diversa:
in particolare Irace aveva sostenuto di aver prospettato al Bonavolontà la
situazione di difficoltà del Centro e il Bonavolontà aveva proposto di entrare a far
parte della compagine, assicurando il suo aiuto nell’ambito della pratica
burocratica in corso, situazione di cui peraltro l’Irace non aveva fatto cenno
subito all’Ucciero, sapendo che aveva burrascosi rapporti con il Bonavolontà.
Dall’Irace era emerso che quando gli altri soci si erano messi alla ricerca di
un ulteriore socio, visto che non si riusciva a far versare altri soldi a Ucciero e
Cerbone, era stato individuato lo Iavarazzo, ipotesi che era stata però
contrastata dall’Ucciero.
La giustificazione in tal modo emersa era tale da dar conto anche delle
conversazioni registrate dal denunciante e di quelle oggetto di intercettazione,
per cui gli elementi acquisiti si sarebbero dovuti reputare insufficienti, non
essendo prospettabili positivi sviluppi in sede dibattimentale per l’ipotesi
accusatoria.

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quale condizione per l’ottenimento del decreto sindacale di autorizzazione

3. Presentava ricorso la persona offesa, costituitasi parte civile, tramite il
proprio difensore.
3.1. Denunciava inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 425 cod.
proc. pen., nonché mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione agli effetti dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Segnalava in particolare il superamento dei limiti propri della sentenza di
non luogo a procedere, la contraddittorietà e illogicità della motivazione in
relazione al capo A) e l’assoluta mancanza di motivazione in ordine al capo B).

colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato ma in quella della sostenibilità
dell’accusa in giudizio e della prevedibile possibilità che il dibattimento possa
offrire sviluppi del quadro probatorio, considerando anche l’efficacia delle
dinamiche del contraddittorio orale delle parti in rapporto alle fonti di prova.
Il Giudice aveva compiuto una valutazione sommaria e parziale degli
elementi acquisiti, soffermandosi solo sulle dichiarazioni e tralasciando le
intercettazioni e i sequestri di documenti nell’ufficio del Bonavolontà.
Il globale esame avrebbe consentito al giudice di rilevare la dubbia genuinità
delle dichiarazioni rese dai soci e di ravvisare la necessità dell’approfondimento
dibattimentale.
Non era stato spiegato perché le fonti di prova esaminate al dibattimento
non potessero avere un esito favorevole all’ipotesi accusatoria.
Nulla era stato precisato in ordine al capo B).
3.3. Quanto al capo A), il Giudice aveva effettuato un esame parziale delle
risultanze non considerando che dalle intercettazioni telefoniche era emerso che
gli altri soci, una volta convocati dalla PG si confrontavano di continuo prima e
dopo e si scambiavano pareri discutendo degli atti di indagine, tanto che
nell’informativa erano stati espressi dubbi e si erano osservato che le sommarie
informazioni costituivano una filastrocca imparata a memoria.
Inoltre i soci erano portatori di interessi, in quanto tutelando il Bonavolontà
si preservava la speranza di ottenere l’autorizzazione.
Nelle registrazioni eseguite dall’Ucciero i soci si lamentavano del
comportamento del Bonavolontà e soprattutto della sua pretesa di concorrere
alle spese in modo paritario a fronte della ben maggiore quota di partecipazione.
Inoltre in un passo il socio Minutolo aveva parlato di estorsione.
Di qui il dubbio sull’affidabilità delle dichiarazioni raccolte e l’utilità del
dibattimento dove si sarebbe potuto procedere a contestazioni appropriate.
Non era stato comunque chiarito perché le dichiarazioni dell’Ucciero non
potessero valere da sole a fronte di un presunto astio di lui verso il Bonavolontà.

3

3.2. Sottolineava che il GUP non deve porsi nella prospettiva della

Non era stato inoltre valutato perché un dipendente comunale dovesse
entrare al 49% nella compagine sociale del Centro, al quale il suo ufficio doveva
provvedere a rilasciare l’autorizzazione e perché lo stesso soggetto potesse
pretendere di partecipare alle spese in modo paritario.
3.4. Quanto al capo B), l’Ucciero aveva rappresentato un episodio distinto da
quello sub A) e le fonti di prova raccolte erano diverse ed autonome, essendo
l’accusa sostenuta anche dalle intercettazioni e dalla certificazione medica
prodotta.

Le intercettazioni avevano fatto emergere una vera e propria minaccia.
All’aggressione fisica risultava presente altro soggetto che sarebbe potuto
essere escusso al dibattimento.
In ogni caso sarebbe dovuto disporsi per questa parte il rinvio a giudizio
almeno per i reati di minaccia e di lesioni personali, autonomamente provati, se
del caso con annullamento della sentenza senza rinvio e trasmissione degli atti al
giudice del dibattimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si premette che il ricorso presentato dalla persona offesa, costituitasi
parte civile, è da un lato ammissibile e dall’altro rilevante a fini penali (Cass.
Sez. U., n. 25695 del 29/5/2008, D’Eramo, rv. 239701).

2. La valutazione cui è chiamato il Giudice in sede di udienza preliminare
non concerne la fondatezza o meno dell’ipotesi accusatoria ma la concreta
sostenibilità dell’accusa in giudizio.
L’udienza preliminare ha invero acquisito dopo le modifiche apportate dalla
legge 16 dicembre 1999 n. 479 un profilo di più pregnante approfondimento,
tanto che la Corte costituzionale ha tratto da ciò spunto per ravvisare la
connotazione del giudizio ai fini della configurabilità di talune incompatibilità (si
rinvia a Corte cost. n. 224 del 2001).
E tuttavia il rinvio a giudizio non può dirsi bastevole per suffragare e
consolidare la gravità indiziaria (Cass. Sez. U. n. 39915 del 30/10/2002, Vottari,
rv. 222602), men che mai dunque per attestare la sussistenza dei presupposti
per il riconoscimento della penale responsabilità.
L’introduzione del criterio di giudizio per cui il giudice pronuncia sentenza di
non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti,
contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, non
implica dunque che possa semplicemente prendersi atto di un contrasto tra le
4

Le dichiarazioni dei soci per contro non avevano attinenza.

risultanze, ma che debba formularsi altresì un giudizio prognostico o dinamico,
correlato anche alla tipologia delle fonti da cui discendono gli elementi probatori
contrastanti, in modo da poter stabilire se vi sia la concreta possibilità di sviluppi
che consentano il superamento della situazione di incertezza staticamente
rappresentabile.
Tale giudizio dunque non può limitarsi a fotografare lo status quo, ma,
muovendo da una disamina completa ed approfondita, deve proiettarsi sullo
sviluppo dibattimentale del materiale raccolto, attraverso la verifica della

Si è del resto affermato che «in sede di legittimità, il controllo sulla
motivazione della sentenza di non luogo a procedere non deve incentrarsi su
distinzioni astratte tra valutazioni processuali e valutazioni di merito, ma deve
avere riguardo – come per le decisioni emesse all’esito del dibattimento – alla
completezza ed alla congruità della motivazione stessa, in relazione
all’apprezzamento, sempre necessario da parte del G.u.p., dell’aspetto
prognostico dell’insostenibilità dell’accusa in giudizio, sotto il profilo della
insuscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase
dibattimentale» (Cass. Sez. 6, n. 29156 del 3/6/2015, Arvonio, rv. 264053).
Analogamente si è sostenuto che « il G.u.p., quale parametro di valutazione,
non deve utilizzare quello dell’innocenza dell’imputato, ma quello
dell’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio, con la conseguenza che
l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti ai sensi dell’art. 425
cod.proc.pen. debbono avere caratteristiche tali da non poter essere
ragionevolmente considerate superabili (Cass. Sez. 6, n. 5049 del 27/11/2012 dep. nel 2013-, Cappello, rv. 254241).

3. Premessi tali principi, si rileva che nel caso di specie il Giudice ha
illustrato tutte le prove dichiarative ed ha su tali basi concluso che la versione
fornita dai vari testi, diversi dall’Ucciero, era «idonea a fornire una giustificazione
alle conversazioni registrate dal denunciante e a quelle oggetto di
intercettazione, sicché, essendo gli elementi acquisiti insufficienti e non
potendosi prevedere sviluppi positivi per l’ipotesi accusatoria, gli imputati devono
essere prosciolti..».

4.

Con riguardo al capo A), quella esposta risulta una motivazione

insufficiente ed apodittica, in quanto non si confronta in alcun modo con gli altri
elementi acquisiti, solo genericamente menzionati, elementi di cui si dà invece
conto nel ricorso: in particolare al di là della situazione di contrasto
rappresentata, derivante dalla denuncia da un lato e dalle dichiarazioni degli altri
5

concreta possibilità di una sua evoluzione.

testi dall’altro, non si spiega perché i contatti tra i testi, che si confrontavano
nella fase delle indagini e nel periodo delle loro convocazioni da parte della P.G.,
e il fatto che il teste Minutolo avesse mostrato ad un certo punto di aver
avvertito la condotta come estorsiva, non potessero reputarsi idonei a
determinare in sede dibattimentale uno sviluppo del materiale probatorio,
derivante anche dalla fisiologica dinamica del contraddittorio nella formazione
della prova, cui è correlata la possibilità di contestare ai testi quelle determinate
risultanze.

concernente il motivo per cui un soggetto chiamato ad occuparsi in ragione delle
sue funzioni di una pratica burocratica riguardante il C.T.R., potesse pensare di
divenirne socio di maggioranza, quesito che di certo doveva concorrere all’esame
critico del materiale probatorio in funzione della valutazione in ordine
all’insostenibilità o meno del giudizio.
Il vizio è dunque apprezzabile sia sul versante della completezza dell’analisi
sia su quello della esplicitazione delle ragioni dell’insostenibilità del giudizio.

5. Con riguardo al capo B), il vizio risulta ancora più marcato, tanto da
sostanziarsi nell’assenza della motivazione necessaria.
Non considera il Giudice che il fatto aveva una base probatoria diversa
dall’altro e che la denuncia era stata accompagnata da intercettazioni e da
certificazione medica.
In particolare non è dato comprendere come la semplice disamina delle altre
testimonianze potesse incidere sul significato della frase intercettata, dal
contenuto minaccioso, e su quello attribuibile a quella certificazione, elementi di
cui in sentenza non si fa cenno alcuno.
La coerenza degli stessi con l’ipotesi accusatoria imponeva una loro puntuale
disamina in funzione della valutazione relativa alla sostenibilità in giudizio
dell’accusa di tentata estorsione, non potendosi in alcun modo dire bastevole il
generico assunto incentrato sul contrasto probatorio, peraltro neppure
chiaramente esplicitato in relazione al capo B), e sull’impossibilità,
apoditticamente affermata, di prevedere positivi sviluppi dibattimentali.

3. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata con rinvio al
Tribunale di S.M. Capua Vetere per nuova valutazione.

P. Q. M.

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Inoltre sul piano logico non viene fornita alcuna risposta al quesito

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere per nuova valutazione.
Così deciso in Roma, il 18/11/2015

Il Consigliere estensore

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