Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49484 del 18/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 49484 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BERGAMO
nei confronti di:
RINCON RODRIGUEZ ALEJANDRO N. IL 03/09/1977
avverso l’ordinanza n. 827/2015 TRIBUNALE di BERGAMO, del
30/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ,.(4 A SS( Mo C4LL
)-{(k

Ci-ltbf -ro

z

gleaesv

Uditi difensor Avv.;

cL tta -r o e’

a-

ova-mm(speti

Lj 5

4cs- c

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dibattimentale del 30/3/2015 il Tribunale di Bergamo ha
restituito gli atti al P.M., dichiarando la nullità della citazione a giudizio di Rincon
Rodriguez Alejandro, imputato del delitto di evasione, in ragione dell’irritualità
della notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., effettuata -come quella
del successivo decreto di citazione- a mani del difensore ai sensi dell’art. 165

applicativa degli arresti domiciliari pronunciata in diverso procedimento, senza
che fossero state effettuate specifiche ricerche dell’imputato e in assenza di
elementi dai quali poter desumere che il predetto avesse conoscenza del
procedimento.

2. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica di Bergamo, deducendo
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli
artt. 156 e 165 cod. proc. pen.
Sostiene che la notifica si sarebbe dovuta considerare rituale, in quanto
effettuata a mani del difensore, dopo che il destinatario non era stato reperito
nel luogo in cui avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari, senza necessità di
procedere a nuove ricerche.
A conferma di tale assunto menziona la sentenze con cui le Sezioni Unite
della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. n. 18822 del 27/3/2014, ) hanno
sottolineato che nel caso di latitanza non occorre procedere alle ricerche
all’estero di cui all’art. 169, comma 4, cod. proc. pen., ai fini della declaratoria di
irreperibilità.
Peraltro il ricorrente ravvisa un indice della diversa qualità del latitante
rispetto all’irreperibile nel disposto dell’art. 165, comma 3, cod. proc. pen., nella
parte in cui prevede che il latitante o l’evaso è rappresentato ad ogni effetto dal
difensore.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo nel
senso dell’inammissibilità del ricorso, essendo dedotta sostanzialmente
un’abnormità in realtà non ravvisabile, in quanto è stato esercitato un potere
previsto dalla legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

cod. proc. pen., a fronte dell’evasione del prevenuto in violazione di ordinanza

1. Il provvedimento, con il quale è stata dichiarata la nullità e sono stati
restituiti gli atti al P.M., non è di per sé impugnabile, a meno che non si ravvisi
un’ipotesi di atto abnorme.

Ma nel caso di specie tale ipotesi non ricorre.

2. In primo luogo va rimarcato che sotto il profilo strutturale e funzionale è
qualificabile come abnorme un provvedimento che determini un regresso del

25957 del 26/3/2009, Toni, rv. 243590): ma con riguardo alla declaratoria di
nullità di un avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. nonché del successivo decreto
di citazione a giudizio con restituzione degli atti al P.M., si rileva che tale potere
è espressamente conferito dalla legge al Giudice, che si trovi a verificare la
costituzione delle parti in giudizio, dovendosi d’altro canto considerare che la
declaratoria di nullità produce (art. 185, comma 1, cod. proc. pen.) l’invalidità
degli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo (nel caso di specie,
come detto, la notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.).
Ciò vale anche nel caso in cui il provvedimento di declaratoria di nullità e
restituzione degli atti risulti erroneo, giacché comunque l’atto finisce per
rientrare nella specifica sfera di competenza del Giudice e non determina stasi
del procedimento (Cass. Sez. U. n. 25957 del 2009 cit.; Cass. Sez. 6, n. 25810
del 8/5/2014, D.M., rv 260069).

3. Ma deve aggiungersi che nel caso di specie non è neppure ravvisabile il
vizio lamentato dal ricorrente.

E’ stato infatti affermato che «ai fini della individuazione delle modalità di
notificazione all’imputato, rilevano unicamente i fatti, comportamenti e
dichiarazioni dello stesso intervenuti all’interno del medesimo procedimento, a
nulla rilevando quelli maturati in procedimenti diversi. (In applicazione di tale
principio la Corte ha ritenuto non rilevante, ai fini delle notifiche nel
procedimento per il reato di evasione dagli arresti dorriciliari, l’allontanamento
dell’imputato conseguente alla violazione della misura, sì da doversi escludere,
per tale solo fatto, la possibilità di notifica mediante consegna al difensore in
applicazione dell’art. 165 cod. proc. pen.).» (Cass. Sez. 6, n. 27983 del
11/6/2009, Sherja, rv. 244418).
Ciò implica che non si sarebbe potuto dare rilievo all’evasione dell’imputato,
per applicare direttamente nel procedimento per evasione la disciplina dettata
dall’art. 165 cod. proc. pen.

3

procedimento solo in quanto sia adottato in carenza di potere (Cass. Sez. U. n.

4. Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18/11/2015

Il

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA