Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49483 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49483 Anno 2015
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord nei confronti
di:
Gijni Aleksander, n. in Albania il 31.10.1989 e residente a Succivo( CE) C.so Umberto n.
59;
avverso l’ordinanza del 19 novembre 2014 del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli
Nord, con la quale non convalidava l’arresto di Gijni Aleksander per il reato di resistenza a
pubblico ufficiale;
visti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa Emilia Anna Giordano;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Riello, che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato eseguito
legittimamente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, sulla richiesta di convalida
dell’arresto e instaurazione di rito direttissimo, con ordinanza del 19 novembre 2014 non
convalidava l’arresto in flagranza di Gijni Aleksander per il reato di resistenza. Rilevava che
“trattandosi di arresto facoltativo, la misura non appariva giustificata né dalla gravità del fatto
né dalla pericolosità del soggetto in quanto appare di scarsa consistenza il fumus commissi
delicti relativo ai fatti contestati al Gijini e i fatti necessitano approfondimenti e riscontri anche
in ordine all’elemento psicologico”.
2. Ricorre avverso l’ordinanza il Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario di Napoli
Nord deducendo i vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e difetto di

1

2),

Data Udienza: 10/11/2015

motivazione, per avere il giudice monocratico proceduto ad una valutazione della gravità
indiziaria incompatibile con i limiti del giudizio di convalida.
3. Il ricorso è fondato.
4. La censura del P.M. è, in linea di principio, corretta e rispecchia la giurisprudenza della
Corte di legittimità secondo la quale in sede di convalida dell’ arresto, il giudice, oltre a
verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma terzo e 390, comma primo.
cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto,

ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati
dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la
gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle
misure cautelari coercitive), né l’apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di
cognizione del giudizio di merito) ( ex multis, Sez. 6, Sent. n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad,
Rv 262502; n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230).
5. A questo quadro di principi non si è uniformata l’ordinanza impugnata, nella cui
motivazione il giudice monocratico, anziché effettuare, come sarebbe stato necessario e
sufficiente, solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell’operato della Polizia
giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell’adozione della misura precautelare, si è spinto a compiere una più pregnante valutazione di merito, valorizzando
Circostanze inerenti alla fondatezza dell’accusa in punto di sussistenza dell’elemento
psicologico del reato alla luce delle difese dell’indagato, alla gravità del fatto e alla pericolosità
dell’agente. Dalla contestazione, invero, si evincono le concrete modalità della condotta
risultando che l’indagato apriva la portiera dell’auto per darsi alla fuga colpendo il militare con
il quale ingaggiava una colluttazione dalla quale sono derivate al verbalizzante lesioni personali
con prognosi di guarigione entro dieci giorni, per sottrarsi alla sua presa, condotte poste in
essere in un contesto, fuga in auto in orario notturno, che non rende palesemente
irragionevole l’esercizio del potere connesso all’esecuzione dell’arresto in flagranza di reato.
6. L’ordinanza di rigetto della convalida di arresto deve pertanto essere annullata, con
l’adozione della formula precisata in dispositivo sulla legittimità dell’arresto. La questione circa
la formula dell’annullamento (con o senza rinvio), come è noto, è controversa poiché in alcune
pronunce della Corte di Cassazione si è affermato che l’annullamento debba essere disposto
con rinvio al giudice procedente onde valutare la legittimità dell’arresto. L’orientamento più
recente di questa sezione (da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 24679 dell’11/6/2006, Adamo, Rv.
235136) si esprime nel senso che, in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione del P.M.
avverso l’ordinanza di diniego della convalida di arresto, l’annullamento deve essere disposto
senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai
definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza
dell’operato degli agenti di P.G., mentre l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato
solleciterebbe una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici. La
2

ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di

conclusione alla quale è pervenuto tale orientamento, condivisibile in ragione di un criterio di
economia processuale, risulta adeguata e sufficiente, da un lato, a sanzionare l’indebito rifiuto
della convalida dell’arresto, e, dall’altro, a evidenziare il corretto comportamento degli organi
di polizia nell’effettuare l’arresto attraverso l’integrazione di cui al dispositivo, al fine di fare
salva la valutazione della legalità dell’arresto da parte della polizia, questo, infatti, è il punto
che preoccupa la giurisprudenza orientata nel senso dell’annullamento con rinvio.
P.Q.M.

legittimamente eseguito
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2015
Il Consigliere estensore

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto rarrestcl è stato

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